Il Decreto Legge “Cura Italia”

Il provvedimento con le misure straordinarie per il covid-19 è stato firmato nella notte dal Presidente della Repubblica ed è composto da ben 127 articoli.

Qui vi allego il link per scaricare il testo integrale pubblicato in Gazzetta Ufficiale ma vediamo insieme le principali novità introdotte.

Il Decreto è suddiviso in 5 maxi capitoli: misure di potenziamento del servizio
sanitario; misure a sostegno del lavoro; misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario; misure fiscali a sostegno delle famiglie e delle imprese; ulteriori disposizioni.

Vediamoli insieme.

  • Sono state disposte misure di potenziamento del servizio sanitario;
  • il Ministero della salute è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, appartenenti all’area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato;
  • sono state autorizzate procedure di arruolamento di militari dell’Esercito italiano in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno;
  • si è data autorizzazione al Ministero della difesa, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, fino a un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale appartenente
  • all’Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica.
  1. E’ stata disposta la Sospensione dei versamenti:
    • Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020;
    • Per imprese, professionisti, artigiani e commercianti, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
      – relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
      – relativi all’imposta sul valore aggiunto;
      – relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
    • Rinviati tutti al 31 maggio 2020 o in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
    • La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto di cui sopra, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo,Cremona, Lodi e Piacenza.
  2. E’ stata prevista una Moratoria straordinaria per le piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19;
  3. E’ stato disposto un Premio per i lavoratori dipendenti;
  4. E’ stato inoltre disposto un Bonus di 100,00 euro per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, hanno continuato e continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio;
  5. E’ stato disposto un Credito d’imposta per canoni di locazione negozi e botteghe:
    Viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da corona virus COVID-19. In conformità con le disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del d.P.C.M. dell’11 marzo 2020 (recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da CoViD-19 sull’intero territorio nazionale), la misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità;
  6. Si è inoltre disposto un Credito d’imposta sanificazione ambienti di lavoro allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020;
  7. Sono inoltre sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
  8. Il Decreto prevede un’indennità per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa:
    Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla stessa data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600,00 euro.
  9. Si prevede inoltre un’indennità per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e del settore agricolo: Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 600,00 euro.
    Stesso importo anche in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore agricolo che, alla data del 23 febbraio 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
  10. E’ inoltre prevista la disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile;
  11. Per gli enti del Terzo settore invece: si prevede una Proroga del termine per l’adeguamento di Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale alla nuova disciplina del codice del terzo settore al 31 ottobre 2020, nonchè anche per le imprese sociali viene prorogato il termine per l’adeguamento alla nuova disciplina del d.lgs. n. 112/17, al 31.10.
  • E’ stato previsto il Rinvio del pagamento dei contributi per i collaboratori domestici, in scadenza tra il 23 febbraio al 21 maggio, al 10 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi;
  • Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore sia pubblico che privato, collaboratori iscritti alla gestione separata e lavoratori autonomi iscritti INPS, hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. In alternativa per gli stessi  è prevista la possibilità di scegliere  un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo  600,00 euro. Inoltre per i lavoratori del settore sanitario questo bonus arriva a 1000,00 euro.
  • Prorogata al 31 agosto 2020 la validità dei documenti di identità. Tuttavia la validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento;
  • Prorogato al 31 agosto 2020 anche la validità delle patenti di guida e dei fogli rosa.

Queste sono le principali novità di questo Decreto che sta già destando grandi perplessità in tutti noi, specialmente per alcuni settori che non sono stati minimamente presi in considerazione da questo provvedimento ( si, mi rivolgo proprio alla categoria degli avvocati e dei professionisti iscritti a Casse Previdenziali diverse da INPS che non sono stati presi in considerazione da questo provvedimento!)

Tu che ne pensi? Fammi sapere nei commenti o scrivimi una mail a mattadalegale.it@gmail.com!

Lascia un commento