CORONAVIRUS: IL RIMBORSO DEL BIGLIETTO DI VIAGGIO!

In questa situazione di totale confusione caratterizzato da pensieri altrettanto confusi che si alternano tra presunti allarmismi e millantate cospirazioni politiche ciò che vi è di certo è l’impegno manifestato dalle principali società di trasporto nel riconoscere i rimborsi per i viaggi cancellati.

Sul punto l’ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – precisa che in base al Regolamento CE n.261/2004 in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato del volo, il passeggero che intende presentare un reclamo deve rivolgersi alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto e/o, in caso di viaggi tutto compreso, al Tour Operator con il quale è stato stipulato il contratto di trasporto. Purtroppo il disposto appena richiamato lasciava scoperta l’ipotesi in cui il volo fosse cancellato per ragioni indipendenti dalla volontà della compagnia (un esempio che potrebbe valere per i voli su Milano, vicina alla zona rossa).

Fortunatamente l’ENAC ha da poco comunicato che anche in questi casi i passeggeri hanno pieno diritto al rimborso, precisando che il rimborso “deve essere richiesto al vettore facendo riferimento all’Ordinanza o  al provvedimento con il quale è stata disposta dal Presidente della Regione o dal Prefetto la restrizione” e che, se la compagnia aerea si rifiuta di applicarlo, il passeggero “può adire le vie legali o può rivolgersi anche alle Adr/Odr, ossia le Alternative dispute resolutions e Online dispute resolutions”.

Per quanto riguarda invece i trasporti ferroviari Trenitalia ha fatto sapere che “ I viaggiatori possono ottenere il rimborso integrale per rinuncia al viaggio anche per biglietti acquistati dopo il 23 febbraio 2020, indipendentemente dalla tariffa, presentando la richiesta entro i termini indicati nelle disposizioni nazionali in materia e giustificando il mancato viaggio con uno dei seguenti motivi:

  • per quarantena, permanenza domiciliare e per tutti i viaggi con arrivo o partenza nelle aree indicate dal provvedimento;
  • per viaggi programmati per partecipare a gite scolastiche, concorsi, manifestazioni, eventi o riunioni che sono stati annullati, rinviati o sospesi;
  • per viaggi programmati verso l’estero dove è impedito o vietato l’arrivo secondo le disposizioni emanate. 

Per i treni a media e lunga percorrenza, il rimborso integrale è in bonus utilizzabile entro un anno. La richiesta può essere effettuata compilando l’apposito web form disponibile su trenitalia.com o presso qualsiasi biglietteria. Per i treni regionali, il rimborso integrale è in denaro. La richiesta può essere effettuata compilando l’apposito modulo on line o presso le biglietterie.

Trenitalia ha quindi garantito alla propria clientela il rimborso integrale, richiesto entro il 1 marzo 2020, di qualsiasi tipologia di biglietti, anche di quelli di solito non rimborsabili, con qualsiasi data di viaggio e con qualunque destinazione.

Se hai bisogno di avere più dettagli sul tuo viaggio non esitare a contattarmi!

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