
Il bonus bebè è un assegno di natalità che il nostro Governo ha introdotto la prima volta con la Legge di stabilità del 2015 e che, grazie alle Leggi di Bilancio successive, è stato previsto anche per questo 2020 con delle importanti novità.
Vediamole insieme.
La prima importante novità è che dal 1 gennaio 2020 il bonus bebè diviene un aiuto economico senza limiti di reddito: si è infatti eliminato il requisito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) che fino all’anno scorso doveva essere contenuto nel limite di 25.000,00 Euro mentre ad oggi servirà solo per indicare l’importo riconoscibile ai nuclei famigliari.
Ma in cosa consiste materialmente questo bonus di cui si sente tanto parlare?
Sono previste 3 diverse forme di sostentamento mensili in base all’ISEE presentato ed in particolare:
- 160 euro al mese (1.920 euro all’anno), per le famiglie con modello ISEE fino a 7.000 euro
- 120 euro al mese (1.440 euro all’anno) per le famiglie con modello ISEE non superiore a 40.000 euro;
- 80 euro al mese (960 euro all’anno) per le famiglie con modello ISEE superiore a 40.000 euro.
E’ previsto inoltre un aumento del 20% per il secondo figlio nato o adottato tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Quando deve essere presentata la domanda?
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore affidato o adottato nel nucleo familiare. In caso di affido temporaneo, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.
Come si presenta la domanda?
- tramite il portale INPS;
- utilizzando l’app INPS mobile.
Da chi può essere presentata la domanda?
La domanda può essere presentata dal genitore che abbia:
- cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all’articolo 17, decreto legislativo n. 30/2007. Ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria;
- residenza in Italia;
- convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune);
Per poter richiedere l’assegno è necessario presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (la DSU è il documento essenziale ai fini della richiesta modello ISEE 2019 nella quale i contribuenti attestano non soltanto i dati del proprio nucleo familiare ma anche quelli relativi al reddito e alla situazione patrimoniale mobiliare o immobiliare al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU). Nel nucleo familiare indicato nella DSU deve essere presente il figlio nato, adottato o in affido preadottivo per il quale si richiede l’assegno.
Spero che questo post sia stato chiaro e ricordati che se hai bisogno di chiarimenti puoi scrivere a mattadalegale.it@gmail.com
A presto!