Le donne non si toccano!

Il mio primo articolo non poteva che essere dedicato alle donne e ad un argomento piuttosto delicato di cui da anni mi interesso con particolare dedizione: la violenza di genere!

In Italia la situazione degli ultimi anni è stata pressoché drammatica; basta leggere alcuni dati ISTAT per renderci conto dell’altissima percentuale di donne vittime di reati a sfondo sessuale: Il 31,5% delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2% (4 milioni 353 mila) ha subìto violenza fisica, il 21% (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4% (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila).

La cosa più drammatica sapete qual è? Che purtroppo questi numeri hanno spaventato le donne che negli ultimi anni hanno smesso di denunciare le violenze subite, perdendo fiducia nel sistema giudiziario. Questo perché? Perché in Italia, almeno sino ad oggi, la lentezza dei tribunali e di tutto il sistema penale, le scarsissime forme di tutela nei confronti delle vittime di reati sessuali ha sfiduciato le donne italiane che si sono sentite abbandonate da una giustizia che, ahimè, di giusto ha avuto ben poco.

Questa e’ stata la situazione fino a pochissime ore fa; infatti il nostro Governo ha finalmente dimostrato a tutte noi, piccole e grandi donne, di esserci: è stato infatti approvato il disegno di legge di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Possiamo tutte gridare a gran voce che: IL CODICE ROSSO È LEGGE!

Quali sono le novità? Vediamole insieme…

Tra le novità più importanti vi è sicuramente da segnalare la previsione di una corsia preferenziale per lo svolgimento delle indagini che saranno più rapide.

Infatti il provvedimento stabilisce che la polizia giudiziaria dovrà comunicare al pubblico ministero le notizie di reato relative a maltrattamenti, stalking, violenza sessuale e lesioni aggravate compiute all’interno del nucleo familiare o tra conviventi e la vittima dovrà essere ascoltata dal magistrato entro massimo tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato. Nel caso venga accertata la violenza, il responsabile potrà essere condannato ad una pensa detentiva dai tre ai sette anni; la pena potrà essere aumentata fino alla metà se la violenza è avvenuta davanti ad un minore, ad un disabile o ad una donna incinta, o se l’aggressione è armata. Inoltre,è previsto l’allungamento dei tempi per sporgere denuncia: la vittima ha 12 mesi, non più solo 6, per sporgere denuncia dal momento della violenza sessuale subita.Se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative all’affidamento di minori o sulla responsabilità genitoriale, il giudice penale deve trasmettere, senza ritardo, al giudice civile copia dei provvedimenti, adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere. Nello specifico, deve trasmettere: ordinanze relative a misure cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini preliminari, provvedimento di archiviazione, sentenza.

Altra novità importante è l’introduzione del reato di Revenge Porn punendo con la reclusione da uno a sei anni di carcere e con la multa da 5 a 15mila euro chiunque diffonda, consegni, ceda, invii o pubblichi foto o video a contenuto sessuale di una persona senza il consenso della stessa, per vendicarsi dell’ex, dopo la fine della relazione. Prevista la medesima pena per chi riceve immagini hard e le diffonde senza il consenso delle persone rappresentate. La pena è aumentata se il reato è commesso dal partner o da un ex o se il reato è compiuto mediante strumenti informatici e telematici.

È stato inoltre introdotto il c.d.reato di sfregio: per chi provoca la deformazione dell’aspetto della vittima, con lesioni permanenti al viso la pena è la reclusione da otto a quattordici anni, mentre, se lo sfregio causa la morte del danneggiato, la pena è l’ergastolo. Inoltre, per chi viene condannato, è prevista l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio relativo alla tutela, alla curatela ed all’amministrazione di sostegno, ed in più sarà più difficile ottenere benefici come l’assegnazione di lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione.

È previsto lo stop ai matrimoni forzati: E’ punito con una pena da uno a cinque anni chi induce un altro a contrarre matrimonio usando violenza, minacce o approfittando di un’inferiorità psico-fisica o per motivi religiosi. Se l’autore del fatto coinvolge un minorenne la pena aumenta a 2-6 anni ed è aggravata della metà se danneggia un minore di 14 anni.

Infine vi è da segnalare che tutte le pene previste attualmente dal codice penale per i reati sessuali, compreso lo stalking, sono aumentate. Infatti:

– Per i maltrattamenti in famiglia e la minaccia si va da 3 fino a 7 anni di carcere. La pena è aumentata se il reato è commesso davanti ad un minore o donna in stato di gravidanza o contro una persona con disabilità.

– Per lo stalking la pena massima passa da 5 anni di carcere a 6 anni e sei mesi. Viene prevista la pena dell’ergastolo sei i reati sessuali vengono commessi da persona legata da una relazione affettiva con la vittima, anche se cessata, o si trattava di convivente o coniuge, anche se separato o divorziato.

– Per la violenza sessuale la pena massima sale da 10 a 12 anni di carcere. Valgono le aggravanti, con relativo aumento di pena, se la violenza è commessa dall’ascendente, genitore, anche adottivo, o tutore; se la vittima è minorenne. Aumentate anche le pene per atti sessuali con minori.

– La pena massima per la violenza sessuale di gruppo sale da 12 a 14 anni.

– L’aumento della pena massima per il delitto di atti persecutori viene portata dagli attuali 5 anni a 6 anni e 6 mesi.

– Per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi si applicano le norme antimafia e, quindi, sono possibili misure cautelari di prevenzione.

Questa legge è per noi donne, è stata fatta per ricordarci di combattere sempre!

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